
Ascensori e Antincendio, novità sulle norme tecniche
Novità importanti sono arrivate negli ultimi giorni dalla Commissione Europea in tema di sicurezza ed ascensori. Novità che riguardano nello specifico le norme armonizzate sulle regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori antincendio e il comportamento degli ascensori in caso di incendio.
Attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2021/1220 del 26 luglio 2021 la Commissione europea modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/76.
L’aggiornamento riguarda le norme armonizzate EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020 che, secondo la Commissione, soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nella direttiva 2014/33/UE.
Vengono invece ritirati riferimenti delle norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 perché sostituiti dalle EN 81-72:2020 e EN 81-73:2020
La conformità a una norma armonizzata, è giusto precisarlo – conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Andando a vedere nello specifico, in base all’articolo 14 della direttiva 2014/33/UE (relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori) , gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza (di cui all’allegato I della direttiva), contemplati da tali norme o da parti di esse.
Con decisione di esecuzione C(2016) 5884, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/33/UE per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di soddisfare
-sia i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE;
-sia i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE -direttiva macchine) come stabilito all’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2014/33/UE).
Il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 81-72:2015 e EN 81-73:2016 (riferimenti ad esse nella decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione- per adeguare tali norme al quadro giuridico della direttiva 2014/33/UE e aumentare la certezza del diritto escludendo riferimenti normativi datati.
Di conseguenza sono state adottate le norme armonizzate EN 81-72:2020 sui requisiti di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori antincendio;
e EN 81-73:2020 sul comportamento degli ascensori in caso di incendio.
Per quanto riguarda le norme armonizzate EN 81-72:2015, EN 81-73:2016 la loro soppressione dall’allegato sarà operativa a partire dal 27 gennaio 2023 per concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per prepararsi per l’applicazione delle norme armonizzate aggiornate.