
Ascensori e piattaforme elevatrici con sbarchi ai piani e/o locale macchina ribassati
Cosa fare quando, dovendo installare un ascensore in un edificio esistente, non è possibile rispettare l’altezza minima imposta dalla norma di prodotto per uno o più sbarchi di piano?
E se lo stesso problema riguarda l’altezza minima del locale del macchinario?
Questi sono casi che si presentano con una certa frequenza a chi installa ascensori. Vediamo di seguito quali soluzioni è possibile adottare.
Prima di tutto vediamo quali siano le altezze minime imposte dalla norma in questi casi.
La norma EN 81-20 impone, per le fermate ai piani, un’altezza minima delle porte di almeno 2 metri (punto 5.3.2.1), mentre per il locale del macchinario (se esiste) l’altezza minima è di 2,10 metri, come stabilito al punto 5.2.6.3.2.1 (in passato erano 2 metri, ma con l’introduzione della norma EN 81-20 l’altezza è stata aumentata).
Queste dimensioni non sono derogabili nel caso in cui l’impianto sia installato in un edificio di nuova costruzione.
Infatti, in questo caso si di dà per scontato che, trattandosi di una nuova edificazione, si possano assumere tutti gli accorgimenti del caso in sede di progetto dell’edificio.
Diverso è invece il caso in cui l’impianto venga installato all’interno di un edificio esistente.
In questo caso è possibile fare ricorso alla norma EN 81-21 “Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti”.
Questa norma è spesso indicata come “la norma degli impianti in deroga”.
Anche se larga parte di questo documento effettivamente è dedicata ai requisiti che devono avere gli ascensori “in deroga”, ovvero con volumi di rifugio alle estremità della corsa ridotti, essa in realtà tratta tutti gli aspetti critici che possono riguardare l’installazione di un ascensore all’interno di un contesto architettonico esistente.
Si tratta di una norma armonizzata e dunque la sua applicazione fornisce la presunzione di conformità alla Direttiva Ascensori.
E’ importante chiarire cosa si intenda per “edificio esistente”.
Proprio la norma EN 81-21 ne dà una definizione al punto 3: un edificio è esistente se è in uso o è stato in uso prima che venisse effettuato l’ordine dell’ascensore.
Inoltre la stessa norma chiarisce in una nota che, nel caso di un edificio che sia stato completamente ristrutturato al suo interno, esso debba essere considerato come un edificio nuovo.
Analizziamo quindi il primo caso: una o più porte di piano con altezza inferiore ai due metri.
In questo caso la norma EN 81-21 al punto 5.12 indica che l’altezza delle porte di piano debba essere la massima consentita dai vincoli architettonici dell’edificio, ma comunque non inferiore a 1,8 metri.
Vengono fornite ulteriori indicazioni relative al fatto di dover segnalare la presenza di una porta con altezza inferiore allo standard, mediante l’impiego di nastro di segnalazione giallo-nero o altro tipo di avviso.
Inoltre, gli spigoli dell’architrave della porta dovranno essere ricoperti di materiale morbido o raccordarsi mediante un piano inclinato che deve arrivare fino all’altezza di 2 metri.
Vediamo cosa fare ora in caso di un locale macchine con altezza inferiore allo standard.
Questo caso è preso in esame dal punto 5.9 della norma EN 81-21, dove si dice che, se l’altezza del locale del macchinario è inferiore a 2.10 metri, occorre ricoprire il soffitto con materiale morbido nelle zone dove esiste questo problema. Naturalmente la cosa andrà sempre segnalata mediante l’impiego del nastro giallo-nero o di altro tipo di avviso.
In ogni caso comunque l’altezza non può scendere al di sotto di 1,8 metri misurati tra il pavimento e la parte inferiore dello strato di materiale morbido.
La norma fa cenno anche all’altezza minima della porta del locale macchine, che può arrivare fino a 1,7 metri, con le solite accortezze relative alla segnalazione e al rischio di sbattere la testa contro l’architrave.
Quanto fin qui visto riguarda esclusivamente gli ascensori.
Ma quindi, nel caso delle piattaforme elevatrici cosa si fa?
In questo caso si può far riferimento alla norma EN 81-41 “Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta” (norma armonizzata alla Direttiva Macchine), la quale nel caso di edifici esistenti consente di arrivare ad un’altezza minima per le porte di piano fino a 1,8 metri.
In maniera analoga, nel caso del locale del macchinario, la norma consente di arrivare ad un’altezza minima fino a 1,8 metri nelle aree di lavoro in corrispondenza dell’armadio che contiene il macchinario.
In essa, infatti, non si fa riferimento al locale del macchinario propriamente detto.