
Ascensori, luoghi confinati o ambienti sospetti di inquinamento
Tra gli aspetti importanti da approfondire nell’ambito degli impianti elevatori c’è assolutamente quello che riguarda le condizioni del vano corsa dell’ascensore o della fossa che possono portarli ad essere considerati come luoghi confinati o ambienti sospetti di inquinamento.
Quando si ha a che fare con ascensori installati all’interno di attività produttive, come possono essere aziende farmaceutiche o aziende del settore chimico, può accadere che i responsabili della sicurezza del sito produttivo possano avere il dubbio che l’ascensore, o almeno parte dell’ascensore, (cioè il vano di corsa o la fossa) debbano essere considerati come ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Si tratta di un caso particolare che, se dovesse verificarsi, costringerebbe ad eseguire anche le operazioni più semplici, come la manutenzione programmata, rispettando delle procedure ben definite e talvolta complesse. Nello specifico, utilizzando delle attrezzature a supporto e soprattutto richiedendo una abilitazione da parte dell’impresa e del personale che le esegue. In questo caso si avranno anche degli aggravi di costo nella gestione di operazioni, appunto anche semplici, che devono essere attentamente valutati, perché ovviamente richiedono di ricalibrare il prezzo del servizio.
Il fatto di considerare il vano di corsa dell’ascensore o la fossa, come ambienti confinati o sospetti di inquinamento deriva più che altro dall’ambiguità con cui questi ambienti vengono definiti dalla normativa. E anche dal fatto che i responsabili della sicurezza del sito, spesso, non conosco nel dettaglio l’ascensore come lo conosce chi è addetto alla sua manutenzione e alla sua conservazione.
Per questo può nascere il dubbio se considerare o no il vano di corsa e la fossa come ambienti confinati. Bisogna ricordare che negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, bisogna operare secondo le regole fissate dal decreto legislativo 81/2008, ovvero la legge quadro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo ambito possono operare solo imprese o lavoratori autonomi che abbiano precise qualifiche come stabilite dal D.P.R. 177 del 2011. Ma allora il vano di corsa e la fossa sono da considerarsi in determinati casi ambienti confinati o sospetti di inquinamento? Andiamo a vedere quando questo può effettivamente succedere o meno.
La definizione di questo particolare tipo di ambiente non è univoca, per questo nascono i dubbi. Sicuramente perché un ambiente possa considerarsi ambiente confinato deve presentare delle difficoltà di accesso e di uscita, deve anche non essere normalmente progettato per la presenza continuativa di persone. Inoltre deve essere caratterizzato da una scarsa o assente ventilazione.
Normalmente, sia l’accesso che l’uscita dal vano di corsa o della fossa devono potersi realizzare in sicurezza, nella fossa deve essere installata una scaletta o comunque dei sistemi per agevolare l’ingresso e l’uscita. Così come sul tetto della cabina è possibile accedere, ovviamente agli addetti ai lavori, con una certa facilità e troviamo addirittura i comandi per poter muovere la stessa durante le operazioni di ispezione .
Per questo si capisce che le difficoltà di accesso e uscita non ci sono, anche perché se ci fossero vorrebbe dire che l’ascensore in qualche modo non è stato realizzato in maniera conforme rispetto al dettato della norma specifica. È chiaro che gli impianti, in qualche modo, sono stati progettati per consentire la presenza di persone, quantomeno per il tempo necessario a svolgere le operazioni richieste del personale.
Riguardo al discorso della ventilazione, i vani di corsa devono sempre e comunque prevedere delle aperture di ventilazione, sia in ambienti ordinari e a maggior ragione in quegli ambienti un po’ particolari, soggetti a rischio di incendio, dove ci sono dei requisiti specifici per quanto riguarda le modalità secondo cui realizzare e garantire la ventilazione.
Per quanto fin qui visto, non ci sono elementi per poter considerare il vano di corsa e la fossa dell’ascensore come ambienti confinati.
Vediamo invece cosa significa considerarli eventualmente ambienti con sospetti di inquinamento.
Gli ambienti sospetti di inquinamento sono tutti quegli ambienti nei quali possono essere presenti degli agenti chimici nocivi, infiammabili, esplosivi o di altra natura, che comunque possano comportare un danno per le persone che vi si trovano all’interno. Questi elementi nocivi possono essere introdotti dal lavoratore, quindi possono essere portati all’interno dell’ambiente per le lavorazioni che vengono svolte, oppure possono essere introdotti dall’esterno, per esempio dall’ambiente all’interno del quale si trova il luogo che stiamo considerando. È evidente che per le lavorazioni che normalmente si fanno in ambito ascensoristico è abbastanza difficile, se non impossibile, che queste lavorazioni possano introdurre degli elementi nocivi all’interno del vano di corsa o della fossa. Possono però essere eventualmente introdotti dall’esterno.
Pensiamo, ad esempio, al caso di un ascensore che si trova all’interno di uno stabilimento produttivo chimico dove vengono maneggiate delle sostanze nocive che potrebbero essere in qualche modo, in caso di incidente, disperse nell’ambiente. In questo caso il vano di corsa e la fossa dell’ascensore potrebbero diventare ambienti con sospetto di inquinamento nel momento in cui essi si vengano a trovare in stretta vicinanza di ambienti in cui si maneggiano sostanze pericolose. Negli altri casi possiamo invece escluderlo abbastanza tranquillamente: se ad esempio l’ascensore si trova comunque all’interno di una attività a rischio, ma non è posto nelle immediate vicinanze di quei dipartimenti del sito produttivo dove vengono maneggiate le sostanze pericolose. Quindi, anche nel caso in cui queste venissero liberate accidentalmente nell’ambiente, l’impianto elevatore potrebbe non esserne interessato.
Dunque, per poter capire se ci troviamo di fronte al caso di un ambiente sospetto di inquinamento, bisogna realizzare una valutazione dei rischi. Questa valutazione dei rischi non la può fare in maniera autonoma chi è addetto alla manutenzione dell’ascensore, ma deve essere fatta in stretta collaborazione con i responsabili della sicurezza del sito all’interno del quale l’ascensore è installato. Questo perché solo loro possono sapere con certezza quali sono i punti dell’azienda dove si fanno lavorazioni a rischio e che cosa può succedere nel caso in cui si liberassero nell’ambiente determinate sostanze.
Quindi ricapitolando: il vano di corsa e la fossa dell’ascensore non possono essere considerati luoghi confinati. Possono, in determinate condizioni, diventare ambienti con sospetto di inquinamento.
Questa particolare condizione deve però essere definita a seguito di una valutazione dei rischi, che deve essere fatta con i responsabili della sicurezza del luogo in cui l’impianto è installato. In tutti gli altri casi, di ascensori installati in ambienti ordinari come il condominio o nelle aziende che fanno lavorazioni ordinarie senza particolari rischi, l’ascensore non presenta questo tipo di problematiche. In questi ultimi casi non è un ambiente confinato, non è un ambiente con sospetto di inquinamento e quindi può essere trattato senza tutte quelle cautele che invece sono richiamate dal decreto legislativo 81/2008 e senza che chi segue le operazioni sull’impianto abbia le abilitazioni che sono previste dal D.P.R. 177 del 2011.