Messa in servizio di impianti post termine


Talvolta capita di dover mettere in esercizio  (immatricolare) un impianto di ascensore completato e venduto mesi o a volte anche anni prima, oltre quindi il termine previsto per questo adempimento.

E’ il caso che si presenta quando ad esempio l’ascensore si trova all’interno di edifici andati invenduti e il costruttore, pur avendo ricevuto la dichiarazione di conformità dell’impianto a seguito del collaudo, non ha proceduto alla sua denuncia presso il Comune competente.

Vediamo allora qual è la procedura corretta da seguire per sanare la situazione.

Partiamo dalle basi giuridiche della questione.

La messa in esercizio di un impianto di ascensore è disciplinata dal DPR 162/99 e successive modifiche e integrazioni, decreto che recepisce la Direttiva Ascensori. Per questa questione si fa riferimento in particolare all’articolo 12.

Fino al 2017 la procedura di messa in esercizio prevedeva un termine massimo di 10 giorni per denunciare l’impianto e ottenere quindi il numero di matricola presso il Comune di competenza. Il termine di 10 giorni decorreva dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità, che deve sempre accompagnare l’impianto quando questo viene immesso sul mercato, ovvero quando passa dall’installatore al committente.

Questo termine perentorio di 10 giorni spesso veniva disatteso, per via della sua brevità, e non veniva specificato nel decreto cosa si dovesse fare nel caso in cui ci si ritrovasse oltre il termine.

Di solito, per superare il problema, si faceva una copia conforme della dichiarazione di conformità aggiornandone la data. Ma questo non sempre era possibile, come ad esempio nel caso in cui l’installatore nel frattempo avesse cessato l’attività.

Nel 2017 il DPR 162/99 è stato modificato attraverso il DPR numero 23 del 10 Gennaio 2017 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”.

Questo nuovo decreto ha prolungato il termine per la denuncia dell’impianto da 10 a 60 giorni: questo è oggi il termine a cui ci si deve attenere.

Quindi, dal momento in cui l’impianto viene ceduto dall’installatore al committente (fa fede la data della dichiarazione di conformità) si hanno 60 giorni per recarsi in Comune e richiedere il numero di matricola.

Un’altra modifica importante introdotta dal DPR 23 del 10 Gennaio 2017 è il fatto di specificare cosa si deve fare in caso di denuncia dell’impianto oltre il termine previsto, ovvero trascorsi i 60 giorni.

Il decreto ha aggiunto all’art. 12 del DPR 162/99 il comma 2-bis, che riporta: “quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre i 60 giorni, la documentazione di cui al comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto”.

Dunque, se abbiamo un impianto di cui ci siamo dimenticati effettuare la denuncia in Comune è sufficiente integrare la documentazione con un verbale di verifica straordinaria da parte di un organismo notificato.

La verifica avrà lo scopo di controllare lo stato dell’impianto e la sua rispondenza alle norme in vigore all’epoca della costruzione. Non è necessario fare un aggiornamento tecnico dell’impianto, che rimane com’era quando è stato collaudato, poiché l’impianto è già stato immesso sul mercato. Non è necessario quindi allinearlo alle norme correnti.

A questo punto potrebbe sorgere un dubbio: se l’impianto è molto vecchio, tanto che nel frattempo è cambiata anche la Direttiva Ascensori, vale ancora quello che si è scritto fin qui? Come si fa con i certificati dei componenti di sicurezza che fanno riferimento ad una direttiva abrogata?

In questo ci viene in aiuto la nuova Direttiva Ascensori 2014/33/Ue, che all’articolo 44 riporta: “Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 95/16/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi notificati a norma della Direttiva 95/16/CE sono validi a norma della presente Direttiva”.

Dunque, tutti i certificati dei componenti di sicurezza già immessi sul mercato, che fanno riferimento alla vecchia Direttiva Ascensori, restano validi.

Ricapitolando

Se abbiamo un impianto di ascensore regolarmente collaudato secondo quanto stabilito dal DPR 162 del 1999, con dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ma per il quale non siano ancora state espletate le pratiche di messa in esercizio, ovvero immatricolazione, entro il termine previsto, è sufficiente fare eseguire una verifica straordinaria da parte di un organismo notificato e integrare la documentazione da presentare in comune con il verbale di verifica.

A questo punto l’impianto potrà essere regolarmente messo in servizio.

Quanto fin qui visto vale per tutti gli impianti che ricadono nell’ambito di applicazione del DPR 162/99, quindi vale anche per piattaforme elevatrici, montacarichi ecc.

Autore

  • Ing. Rinaldo Papa

    Classe 1971. Ingegnere, marito e padre per vocazione. Curioso di natura. Ascensorista per professione. Autore del podcast ‘Ascensori e dintorni’ - responsabile servizi per Baglini Ascensori Group S.r.l.

    Visualizza tutti gli articoli