Iter semplificato per l’installazione di un ascensore


Una novità importante, che riguarda il mondo degli ascensori, arriva da un pronunciamento della corte di cassazione.

E in particolare dalla recente ordinanza n. 19087, del14 giugno 2022, che traccia le linee guida in tema di liberalizzazione dell’uso delle parti comuni per la costruzione di un impianto di ascensore, senza avere il via libera dell’assemblea condominiale. I condomini interessati, infatti, possono installare a proprie spese e senza l’autorizzazione assembleare, l’impianto di ascensore nell’edificio che non ne è provvisto, anche se quest’ultimo non rispetta le misure minime previste dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e anche se ne deriva un disagio minimo nell’utilizzo delle scale.  

A pronunciarsi è stata la sezione civile della Corte di cassazione. 

Tutto nasce da uno specifico caso che riguarda un gruppo di condomini, di un edificio costruito negli anni 60 e sprovvisto di ascensore, che hanno deciso di agire in giudizio per accertare il proprio diritto a installare a proprie spese un impianto elevatore all’interno dell’edificio. 

Per realizzare l’impianto i condomini avrebbero dovuto utilizzare una parte delle aree comuni, ossia la tromba delle scale e una piccola porzione degli scalini, che avrebbero dovuto essere occupati con il vano dell’impianto. Un’altra parte dei condomini invece aveva deciso di opporsi e si erano costituiti in giudizio, contestando il fatto che l’edificio difettava di uno spazio adatto ad ospitare l’ascensore all’interno del vano scala, poiché non vi era la tromba delle scale.  

Avevano rilevato che, a fronte di una larghezza delle scale di 1,20 metri, con il taglio parziale dei gradini si sarebbe realizzata una ulteriore riduzione dello spazio utile a deambulare.  

Era stato poi anche contestato il fatto che la cabina dell’ascensore avrebbe dovuto avere una profondità minima di 1,20 metri e una larghezza minima di 0,80 metri, ai sensi della legge n. 13/89 e del dm n. 236/89, dimensioni che non sarebbero state rispettate dall’opera avuta in mente dai condomini attori.  

Infine, era stato eccepito che l’installazione dell’ascensore avrebbe gravemente compromesso l’uso delle scale e della cabina a uno dei condomini, in ragione della sua grossa corporatura.  

Nel corso del giudizio è stata effettuata anche una consulenza tecnica d’ufficio sulle modalità di realizzazione dell’impianto e a seguito di essa il tribunale aveva autorizzato la realizzazione dell’impianto. La sentenza era stata confermata anche nel secondo grado di giudizio, in appello. 


Non è la prima volta negli ultimi anni che i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito all’installazione dell’impianto di ascensore, con utilizzo delle parti comuni e, facendo leva sull’articolo 1102 c.c.  

Per questo sono giunti a inquadrare detto intervento come indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’immobile e della reale ed effettiva abitabilità del medesimo. Altra sentenza importante è stata sentenza la numero 20713/2017 con la quale si è precisato che l’installazione dell’ascensore nell’edificio che ne sia privo può essere effettuata anche da una parte dei condomini, a condizione che gli stessi ne sopportino per intero la relativa spesa.  

Tuttavia, gli altri condomini, nel caso nel proseguimento intendano utilizzarlo a loro volta, saranno legittimati a farlo, ma saranno tenuti a rifondere ai primi una quota delle spese sostenute, opportunamente rivalutata, divenendo così a loro volta comproprietari dell’impianto.

Tra i vari interessi, deve essere considerato anche quello delle persone disabili che vogliono eliminare le barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non a eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione.

Del resto, nei casi in cui non debba procedersi a una ripartizione tra tutti i condomini della spesa di installazione dell’impianto, trova in ogni caso applicazione proprio l’articolo 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi del bene comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso, apportandovi quindi a proprie spese le modificazioni necessarie per il suo miglior godimento.