Aggiornamento norme armonizzate per ascensori e impianti a fune
Il 12 marzo 2026 la Commissione Europea ha pubblicato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/546, introducendo importanti aggiornamenti all’elenco delle norme armonizzate relative alla Direttiva Macchine (2006/42/CE). Di seguito analizziamo le novità principali, con un focus approfondito sui settori degli ascensori speciali e degli impianti a fune, illustrando le tempistiche e le implicazioni per i fabbricanti.
Il Contesto normativo e la presunzione di conformità
Ai sensi dell’articolo 7 della Direttiva 2006/42/CE (attuata in Italia dal D. Lgs. 27/01/2010, n. 17), le macchine costruite in conformità alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), beneficiano della cosiddetta “presunzione di conformità”. Questo significa che tali macchine sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dall’Allegato I della Direttiva.
Fino a marzo 2026, l’elenco di riferimento era disciplinato dalla Decisione 26/07/2023, n. 1586. La nuova Decisione 2026/546 interviene in modifica di quest’ultima, aggiornando e sostituendo i riferimenti normativi per garantire standard di sicurezza al passo con l’evoluzione tecnica.
Focus normativo approfondito: sicurezza per ascensori speciali e impianti a fune
La Decisione 2026/546 dedica un’attenzione particolare a due ambiti operativi dove il rischio per la vita umana è intrinsecamente elevato: il lavoro in quota sui cantieri (gru) e la movimentazione di carichi e operatori tramite funi in ambienti industriali complessi. L’introduzione delle nuove versioni 2025 di queste norme mira a mitigare rischi specifici legati all’ambiente di lavoro, alle altezze estreme e alle condizioni meteorologiche.
Ascensori per Gru (EN 81-43:2025) La norma EN 81-43:2025 (Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose – parte 43: Ascensori per gru) disciplina i sistemi di elevazione vincolati alle strutture delle gru.
– Il contesto di rischio: Nelle moderne gru a torre o gru portuali, le cabine di comando si trovano a decine di metri di altezza. L’accesso quotidiano tramite scale a pioli comporta notevoli rischi di caduta e affaticamento per i gruisti, oltre a rallentare i tempi di evacuazione in caso di malore. Gli ascensori per gru sono diventati fondamentali, ma operano in condizioni ostili: spazi ridottissimi, forti vibrazioni e continue sollecitazioni dinamiche causate dai movimenti della gru stessa.
- Novità tecniche e requisiti costruttivi: La norma fissa paletti stringenti su come l’ascensore deve essere ancorato alla struttura portante (il traliccio della gru) senza comprometterne la stabilità. Tra i requisiti primari spiccano:
- Dispositivi anticaduta (paracadute): Devono essere tarati per intervenire istantaneamente e in modo infallibile in caso di rottura dei sistemi di sospensione o eccesso di velocità.
- Resistenza ambientale: I materiali e i componenti elettronici devono resistere a venti fortissimi e temperature estreme, evitando deragliamenti lungo le guide.
- Procedure di soccorso: La norma delinea criteri rigorosi per l’evacuazione d’emergenza. Se l’ascensore si blocca a metà traliccio (ad esempio per assenza di corrente), l’operatore deve poter uscire in totale sicurezza e accedere alla scala di emergenza della gru senza rischio di caduta nel vuoto.
Impianti a fune per uso professionale (EN 17639:2025) Altrettanto fondamentale è l’inserimento della norma EN 17639:2025 (Sicurezza del macchinario – Impianti a fune progettati per il trasporto di materiale e di persone appositamente designate – Requisiti generali di sicurezza).
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- Ambito di applicazione e differenze normative: È vitale sottolineare che non stiamo parlando di impianti di risalita per il pubblico (come le funivie turistiche o sciistiche, che rispondono a un altro Regolamento UE), bensì di impianti a fune industriali. Si tratta di teleferiche, “blondin” da cantiere, o gru a cavo forestali utilizzate per trasportare legname, materiali pesanti per la costruzione di dighe o attrezzature in zone inaccessibili.
- Il trasporto di “Persone Appositamente Designate”: Il cuore della norma sta nella regolamentazione del trasporto umano associato a questi impianti materiali. Viene consentito il trasporto in cabina (o piattaforma) solo a persone appositamente designate: personale qualificato e addestrato che deve necessariamente accompagnare il carico o raggiungere postazioni di lavoro remote.
- Requisiti di prevenzione: La norma EN 17639:2025 alza l’asticella della sicurezza imponendo:
- Sicurezza contro lo scarrucolamento: Sistemi meccanici avanzati per impedire che le funi portanti o traenti escano dalle pulegge o dai sostegni.
- Dimensionamento delle funi: Coefficienti di sicurezza maggiorati per sopportare strappi, carichi dinamici improvvisi e il deterioramento causato da ambienti di lavoro difficili (polvere, pietre, resina, ghiaccio).
- Arresti di emergenza e controlli: Sistemi di frenatura automatica e posti di comando progettati in modo ergonomico per permettere all’operatore a terra un controllo totale sul veicolo in movimento.
Altri settori e norme chiave aggiornate
Oltre agli ascensori speciali e agli impianti a fune, la Decisione 546/2026 include numerosi altri standard rilevanti per la sicurezza industriale e civile, tra cui:
- Macchine per imballare: EN 415-2:2025 (contenitori preformati) ed EN 415-8:2025 (reggiatrici).
- Macchine movimento terra: EN 474-1:2022 (requisiti generali, con restrizioni).
- Carrelli elevatori fuoristrada (a braccio telescopico): EN 1459-1:2025, EN 1459-4:2020+A1:2025 ed EN 1459-5:2020+A1:2025.
- Apparecchi di sollevamento e gru: EN 12999:2020+A1:2025 (gru caricatrici), EN 13155:2020+A1:2025 (attrezzature amovibili), EN 13852-1:2025 (gru per mare aperto) e EN 14439:2025 (gru a torre). Viene inclusa anche la norma EN 17076:2020+A1:2025 sui sistemi anticollisione per le gru a torre.
- Macchine agricole e forestali: EN 12965:2019+A1:2025 (alberi cardanici di trasmissione) e EN 17744:2025 (impolveratrici).
- Veicoli per la raccolta rifiuti: EN 1501-5:2021 (dispositivi di sollevamento, con restrizioni).
Tempistiche di applicazione e periodo transitorio
La tempestività nell’adeguamento ai nuovi standard, pur essendo questi volontari ma fondamentali per la presunzione di conformità, è cruciale per i fabbricanti, i quali devono tenere a mente una data chiave dopo quella del 13 Marzo 2026, entrata in vigore della decisione 2026/546. La data in questione è quella del 20 Gennaio 2027, termine del periodo transitorio. Al fine di concedere ai costruttori e ai progettisti il tempo necessario per aggiornare l’analisi dei rischi, i fascicoli tecnici e le linee produttive, la Commissione ha rinviato a questa data il ritiro definitivo delle norme precedenti.
Verso il nuovo regolamento macchine
La data del 20 gennaio 2027 rappresenta uno spartiacque decisivo non solo per le norme appena citate, ma per l’intera architettura legislativa europea della meccanica. In quella stessa data diventerà infatti pienamente e interamente applicabile il Regolamento (UE) 2023/1230, che andrà a sostituire in via definitiva l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE (che era in vigore da oltre quindici anni).
Poiché il Regolamento non necessiterà di recepimenti nazionali (a differenza della Direttiva), l’aggiornamento odierno delle norme armonizzate funge da ponte tecnico. Le aziende che applicheranno fin da ora le norme edizione 2025, come la EN 81-43 e la EN 17639, si troveranno già con prodotti progettati secondo lo “stato dell’arte”, facilitando enormemente la transizione verso i nuovi obblighi legali e documentali richiesti dal Regolamento Macchine del 2027.