
Installazione degli ascensori in Svizzera: “annuncio” degli impianti
Per chi installa ascensori in Svizzera ci sono alcune cose che occorre sapere per non incorrere in spiacevoli sorprese.
La svizzera, come sappiamo, non aderisce all’Unione Europea.
Tuttavia, per quanto riguarda le norme per la costruzione degli ascensori, di fatto ha recepito sia la Direttiva Ascensori, che le relative norme armonizzate.
Quindi, da un punto di vista tecnico, possiamo in sostanza dire che un ascensore progettato per il mercato europeo è di fatto adatto ad essere commercializzato anche in Svizzera (attenzione alle prese di corrente però).
Se si escludono gli adempimenti doganali per i materiali utilizzati per la costruzione dell’impianto e quelli necessari per permettere a dei lavoratori non residenti di operare sul suolo Svizzero per il tempo necessario ad installare l’impianto, c’è un’altra cosa molto importante che è bene conoscere: l’annuncio degli ascensori.
In Svizzera c’è un organismo deputato al controllo della sicurezza degli ascensori che è l’ispettorato federale degli ascensori, il quale tiene anche un registro di tutti gli impianti installati.
Chi immette sul mercato svizzero un ascensore è tenuto ad annunciare (ovvero denunciare) lo stesso all’Ispettorato Federale degli Ascensori entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio.
Attenzione quindi al fatto che la comunicazione di messa in esercizio di un nuovo impianto di ascensore in questo caso, a differenza di quanto accade in Italia, è responsabilità della ditta che lo ha installato.
La legge federale sulla sicurezza dei prodotti del 12 Giugno 2009 definisce i casi in cui un prodotto si può considerare immesso in commercio.
In generale questo accade quando si consegna a titolo oneroso o gratuito un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o modificato sostanzialmente.
Sono equiparati all’immissione in commercio:
- l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
- l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio;
- la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;
- l’offerta di un prodotto.
L’Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (OAsc, RS 930.112), del 25 novembre 2015, all’art. 7 impone che:
1) L’installatore dell’ascensore notifichi agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.
2) Le notifiche debbano contenere almeno le seguenti indicazioni:
- l’impresa che immette sul mercato gli ascensori;
- l’indirizzo del luogo di montaggio;
- la data dell’immissione sul mercato;
- a seconda del tipo di ascensore:
- l’ambito di impiego (nell’impresa/fuori dell‘impresa);
- il tipo di trazione (elettrica/idraulica; con/senza sala macchine);
- la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.
La procedura per l’annuncio degli ascensori non è particolarmente complicata e può essere svolta interamente online.
In pratica la ditta installatrice, accedendo al sito appositamente predisposto, crea un record con i dati identificativi e tecnici dell’impianto, che risulta così denunciato.
Tutte le informazioni relative agli obblighi di legge ed alle procedure si trovano sul sito www.svti.ch che è consultabile anche in lingua italiana.