Modifica sostanziale di un impianto di ascensore


Le nuove edizioni delle norme UNI 10411-1&2 del 2021 (che si applicano alle modifiche ad impianti di ascensori esistenti e non conformi alla Direttiva Ascensori) hanno definito in maniera inequivocabile quale sia il caso di modifica sostanziale di un impianto esistente.

In pratica si è in presenza di una modifica sostanziale dell’impianto quando si sostituiscono contemporaneamente quadro di manovra, macchina, una o più porte di piano, cabina e intelaiatura della cabina, mantenendo il macchinario in un suo locale specifico.

Tutto questo è indicato al punto 21 delle norme.

La precedente edizione delle due norme (del 2014) non era così specifica, lasciando quindi ampi margini per interpretazioni.

Tuttavia, appare poco chiaro un trafiletto presente in questo punto: quello cioè che dice che alla fine dei lavori l’ascensore modificato deve risultare conforme alla norma EN 81-20:2020.

Le implicazioni non sono banali per una serie di aspetti che vale la pena considerare.

  1. Se l’ascensore modificato deve essere reso conforme alla norma EN 81-20, le modifiche apportate andranno ad interessare in alcuni casi pressoché la totalità delle parti di impianto. Quindi, esso andrà trattato come impianto nuovo, con un nuovo numero di matricola? Infatti, a tal proposito, la nota 13 inserita nel punto 21 delle norme UNI 10411-1&2 di cui si tratta, indica come caso da considerare per impianto nuovo, quello in cui si installi un ascensore all’interno di un vano esistente in sostituzione di un altro, anche nel caso in cui si lascino in opera le guide esistenti.
  2. Se tutto l’impianto deve essere conforme alla norma EN 81-20 non sembrerebbe possibile sfruttare quelle deroghe che le norme UNI 10411-1&2 concedono per la sostituzione delle singole parti. Ci si riferisce per esempio alla sostituzione del quadro di manovra, dove è ammesso non installare tutta una serie di dispositivi accessori come controllo del carico, bypass porte, pulsantiera di ispezione in fossa, ecc..

Si potrebbe interpretare il trafiletto incriminato nel senso che solo le parti di ascensore modificate devono essere conformi alla EN 81-20.

Ciò però di fatto stravolge il testo originale e per poter essere accettato richiederebbe una riscrittura della norma e quindi una nuova edizione.

Appare quindi improbabile che la commissione UNI, responsabile della norma, possa esprimersi in tal senso attraverso l’emissione di un documento interpretativo.

In ogni caso, in sede di verifica straordinaria, se l’organismo notificato che la conduce volesse attenersi in maniera letterale al testo della norma ne avrebbe la facoltà, e potrebbe richiedere che tutto l’impianto sia allineato alla EN 81-20.

Cosa fare allora per evitare problemi?

Il primo e più efficace sistema per non incorrere in problemi consiste nell’evitare di ricadere nel caso specifico di “modifica sostanziale”.

Se infatti l’insieme degli interventi che porterebbero a ricadere in questo caso viene suddiviso in almeno due parti, si ricade nei casi per così dire “ordinari” di modifica dell’impianto, così che a ciascun componente sostituito si applicherà il paragrafo specifico della norma.

Questo è un sistema assolutamente legale di procedere e non presenta particolari problematiche, salvo il fatto che i lavori devono essere necessariamente suddivisi e separati nel tempo. Quindi non è praticabile nel caso in cui ci siano urgenze o termini di consegna ravvicinati.

L’intervallo di tempo da far trascorrere tra la prima e la seconda parte dei lavori non è definito e può essere anche molto breve. Essenziale è però il fatto che tra un intervento e l’altro si proceda ad una verifica straordinaria da parte di un organismo notificato.

Un altro sistema è quello di sentire in via preliminare l’organismo notificato che avrà l’incarico di eseguire la verifica straordinaria, spiegando per bene quale sia la portata delle modifiche che si vogliono apportare all’impianto.

Questi da parte sua potrà esprimere quindi il suo parere in merito a come intende applicare la norma al caso specifico.

La ditta incaricata della modifica potrà poi regolarsi di conseguenza, adattando secondo il caso il preventivo per il cliente.