Ascensori con sbarchi in aree private


Talvolta capita di trovarsi di fronte a impianti di ascensore che hanno alcune o tutte le fermate all’interno di aree private.
Questo può accadere fin dal collaudo o anche perché, col passare del tempo vengono apportate delle modifiche alla disposizione interna degli edifici per cui, ad esempio, lo sbarco che si trovava su un pianerottolo viene inglobato all’interno di un appartamento.

Soprattutto nel caso di modifiche apportate successivamente al collaudo dell’impianto ci può essere un impatto piuttosto pesante sulla sicurezza e sulla gestione della manutenzione dell’ascensore.

Vediamo allora quali sono le particolarità di questo genere di impianti e quali accortezze occorre avere nei loro confronti per essere in regola.

Partiamo vedendo qual’è il nocciolo del problema.

Quando un impianto sbarca all’interno di un’area privata come un appartamento, o uno spazio comunque recintato, in maniera che risulti accessibile solo ad alcune persone e non alla totalità degli utenti dell’impianto, di fatto si sta limitando l’accesso alle porte dell’impianto che si trovano all’interno di quelle aree.
In altre parole ci sono alcune porte dell’impianto che per poter essere raggiunte dall’esterno dell’ascensore richiedono di dover accedere a delle aree private.

Questo comporta un problema legato alla possibilità di accedere a quelle porte sia per le operazioni di manutenzione in genere, sia per eventuali interventi in emergenza.

Un altro aspetto da considerare è il rischio di restare intrappolati all’interno dell’area di sbarco.
Per esempio nel caso in cui l’ascensore arrivi al piano per poi andare fuori servizio e il passeggero non abbia la possibilità di uscire dall’area privata attraverso altre vie.

Con l’avvento degli ascensori costruiti secondo la direttiva ascensori e dotati della serratura di emergenza per lo sblocco delle porte, si crea anche un evidente controsenso.
Da una parte, infatti, la norma stabilisce l’obbligo di dotare ogni porta di una serratura che sia apribile mediante una chiave universale, dall’altra alcune di queste porte vengono racchiuse all’interno di un’area accessibile solo mediante l’uso di una chiave che è in possesso dei soli proprietari di quell’area.

La questione è analoga se si pensa a porte di ascensore a cui venga aggiunta una serratura supplementare per poter consentire di bloccare quella porta mediante chiave o davanti alle quali sia installata una porta normale da chiudere a chiave.

In questo caso viene meno anche il requisito che era stabilito dal punto 8.11.1 delle norme EN 81-1 ed EN 81-2 e che ora è inserito al punto 5.3.15.1 della norma EN 81-20.
Ovvero che in caso di arresto intempestivo della cabina in prossimità di un piano, deve essere data la possibilità ai passeggeri di poter uscire. Cosa che ovviamente non può avvenire nei casi citati se i passeggeri non hanno le chiavi per poter sbloccare le serrature che si trovano davanti.

Cosa dicono le norme

Veniamo allora all’attualità, andando a vedere cosa dice in proposito la norma EN 81-20.

Questa norma, infatti, considera la possibilità di avere sbarchi in aree private al punto 5.2.2.3 dove se ne fa espressa menzione.
La norma prescrive che nei casi in cui l’accesso all’ascensore per fini di manutenzione o salvataggio avvenga attraverso aree private, si debba prevedere l’accesso permanente da parte di persone autorizzate e che siano stati resi noti alle parti gli accordi e le istruzioni relativi all’accesso a queste aree in caso di manutenzione, incendio, intrappolamento e anche tutti i problemi di sicurezza associati a questo aspetto particolare dell’impianto (vedi rischio di intrappolamento).

Tutto ciò fa parte degli accordi tra committente e installatore circa l’uso previsto dell’ascensore e le condizioni ambientali al contorno, che sono previsti dalla norma al punto 0.4.2.

Questo concetto è anche ribadito nell’art. 4, comma 4 del DPR 162/99 che stabilisce:

“La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore dell’ascensore
devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire
il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto.”

Nella pratica questo si traduce nel fatto che bisognerebbe, prima di arrivare al collaudo dell’ascensore, definire le procedure da seguire nel caso in cui si debba accedere alle porte poste all’interno delle aree recintate sia in caso di manutenzione, che di emergenza.

Definire per esempio chi sia in possesso delle chiavi per accedere a queste aree e come reperirle in un tempo ragionevole (ad esempio un portiere o un depositario delle chiavi).
Allo stesso modo occorrerebbe analizzare il rischio di intrappolamento all’interno di tali aree e le necessarie contromisure da adottare.

Queste procedure devono essere messe per iscritto in modo che risultino chiaramente definite e note alle parti interessate e vadano a fare parte integrante della documentazione dell’impianto da conservare e da esibire a richiesta (per es. dell’organismo notificato incaricato della verifica periodica).

Nel caso di impianti collaudati con norme antecedenti alla 81-20, in cui ci si trovi ad avere degli sbarchi in aree private a seguito di modifiche fatte all’edificio, occorre anche in questo caso analizzare i rischi connessi al nuovo assetto e definire una procedura scritta per l’accesso a tali aree, e per il soccorso di persone eventualmente intrappolate al loro interno.